Lavoratori in mobilità. Con l’adeguamento alla speranza di vita fuori dalla salvaguardia
Pubblicato il 15 dicembre 2012
Dopo le recenti indicazioni del ministero del Lavoro in tema di esodati, l’Inps emana il messaggio n.
20600/2012 - non pubblicato nel sito Internet dedicato - con il quale vengono fornite ulteriori spiegazioni circa le norme in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime di decorrenze previste dalla riforma Fornero.
Il Ministero ha confermato l’applicazione dell’adeguamento della speranza di vita ai lavoratori collocati in mobilità, ferme restando le esclusioni per quei lavoratori che rientrano nella tutela prevista dall’articolo 24 del Dl n.
216/2011.
Tuttavia, l’innalzamento di tre mesi del requisito per accedere alla pensione risulterà fatale per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria, che proprio in virtù di tale adeguamento potrebbero venire automaticamente esclusi dalla salvaguardia.
Infatti, lo slittamento di tre mesi ai fini dell’adeguamento alla speranza di vita potrebbe far sì che per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria si possa arrivare all'esclusione dalla salvaguardia dato che ciò porterà alla maturazione del diritto alla pensione fuori tempo massimo.
I requisiti di età per la pensione di vecchiaia o le quote per la pensione di anzianità, incrementati dei tre mesi di adeguamento, porterebbero infatti il termine di fruizione della mobilità oltre il periodo fissato, con conseguente disapplicazione della salvaguardia.
L’Inps rende noto che il Ministero sta studiando una soluzione ad hoc per ovviare a tale impasse.