Lavoratori in Cig e mobilità senza oneri comunicativi

Pubblicato il 26 settembre 2013 La comunicazione preventiva obbligatoria effettuata dal datore di lavoro libera il dipendente in cassa integrazione o il lavoratore in mobilità dall’obbligo di provvedere alla comunicazione prevista per lo svolgimento di attività autonoma o subordinata.

E’ quanto affermato dall’Inps, con il messaggio n. 15079 del 25 settembre 2013 (non ancora pubblicato online dall’Istituto), a chiarimento dell’art. 9, comma 5 del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013, il quale ha stabilito che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga effettuate dal datore di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori.

Si ricorda che il lavoratore in Cig è tenuto ad effettuare una comunicazione preventiva alla sede provinciale Inps qualora intenda svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato (art. 8, comma 5, L. n. 160/88); la mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Similmente, il lavoratore in mobilità è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, l’avvenuta assunzione alla competente sede dell'Inps; l’inosservanza produce la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità e la perdita della relativa indennità (art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991).

Ora, con il Dl Lavoro, i suddetti lavoratori non vanno più incontro alla decadenza in assenza delle richieste comunicazioni, se è stata presentata, dal datore di lavoro, la comunicazione preventiva obbligatoria.
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