La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con un approfondimento del 24 aprile 2017, ricorda che è fissato al 2 maggio 2017 il termine per la presentazione di una istanza irrevocabile al proprio datore di lavoro da parte dei soggetti che, essendosi trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, decidono di optare per il beneficio fiscale riservato ai lavoratori “impatriati”.
Si tratta di quei lavoratori italiani “espatriati" e, anche, dei lavoratori Ue con alle spalle almeno 24 mesi di residenza in Italia, per i quali la legge n. 238/2010 aveva inaugurato un regime fiscale di vantaggio al fine di ricondurli in Italia; regime agevolativo che è stato, poi, rivisto dalla legge n. 232/2016 e che dopo diverse estensioni sarà operativo solo fino al 31/12/2017.
La misura agevolativa per questi lavoratori dipendenti consiste in una riduzione della base imponibile ai fini Irpef del 30% per l’anno di imposta 2016 e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi.
Esercitando l'opzione entro il termine suddetto del 2 maggio 2017, quindi, si potrà accedere al suddetto regime di tassazione straordinario per gli anni d'imposta 2016-2020.
La Fondazione nell'approfondimento del 24 aprile analizza il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di benefici fiscali riservati ai lavoratori “impatriati” emanato il 31 marzo 2017, che costituisce il sesto intervento (fra normativa e prassi) dedicato alle misure per lavoratori “impatriati” e che, proprio per tali ragioni, risulta meritevole di un'analisi più approfondita, al fine di rendere più agevole ai destinatari la facoltà di esercitare l'opzione per il regime fiscale agevolto.
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