E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 novembre il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra Italia e Svizzera in tema di imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.
Lo rende noto la Presidenza del Consiglio con comunicato stampa n. 6 del 24 novembre 2022.
Sono frontalieri i lavoratori dipendenti residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano in tale nozione quindi i lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto, non rientrano giornalmente in Italia e soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Per questi ultimi lavoratori si applica infatti la tassazione prevista dall’articolo 51, comma 8-bis del Tuir, costituita dalle retribuzioni convenzionali.
Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente €. 7.500.
Per l’applicazione della corretta tassazione occorre:
individuare le somme e valori corrisposti in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero;
operare la riduzione da tale importo della franchigia di 7.500 euro;
applicare la tassazione Irpef sulla differenza secondo le regole ordinarie del Tuir.
Di seguito alcuni aspetti salienti della nuova normativa ratificata con il disegno di legge in oggetto:
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