Lavoratori fragili: tutele fino alla fine dell'emergenza. E per lo smart working?

Pubblicato il 14 febbraio 2022

Smart working agevolato senza limiti temporali e proroga delle tutele previdenziali per i lavoratori fragili. Sono alcune delle novità del disegno di legge n. 2488, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022.

Il disegno di legge ha ricevuto il primo via libera dal Senato lo scorso 10 febbraio e passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia per i lavoratori fragili.

Prima però è bene far presente che, con la conversione in legge, il decreto legge "incamera", nel suo articolato, le disposizioni del:

- decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante le misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

- decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, contente disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di elettorato attivo nell'elezione del Presidente della Repubblica, nel tempo dell'epidemia da Covid-19.

Tali provvedimenti vengono abrogati, pur facendone salvi gli effetti.

Lavoratori fragili e smart working

Le norme attualmente in vigore prevedono che, fino al 28 febbraio 2022 (e non oltre), la prestazione lavorativa dei soggetti fragili sia normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi (ove presente), in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti e che specifiche attività di formazione professionale siano svolte da remoto (articolo 17, commi 1 e 2, del D.L. n. 221/2021 che proroga le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto Cura Italia, precedentemente in vigore fino al 31 dicembre 2021).

La disciplina transitoria in parola si applica ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati con riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104), o in possesso di certificazione (rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, fino alla data di adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che individui le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in smart working.

Il decreto interministeriale in parola - decreto 4 febbraio 2022 - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022. L'INPS ha emanato i suoi chiarimenti con il messaggio n. 679 dell'11 febbraio 2022.

Chiarito il quadro regolatorio vigente, vediamo ora cosa cambia con la conversione in legge del D.L. n. 221/2021.

Viene innanzitutto prolungata l'applicazione del regime transitorio fino alla fine dello stato di emergenza e quindi fino 31 marzo 2022 per i lavoratori disabili gravi o maggiormente esposti a rischio contagio a causa di immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita.

Ma le novità non si fermano qui.

Per il periodo successivo (dal 1° aprile 2022 in poi) si prevede che la prestazione lavorativa possa continuare ad essere normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e che specifiche attività di formazione professionale siano svolte da remoto limitatamente ai soggetti individuati dal decreto 4 febbraio 2022. Decreto che, dispone espressamente il legislatore, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

Lavoratori fragili e tutele previdenziali

Fino al 31 dicembre 2021 il legislatore prevedeva che, qualora la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, i periodi di assenza dal servizio fossero equiparati al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, del decreto Cura Italia e L. 178/2020, come modificata dal D.L. n. 111/2021,convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2021). Il disegno di legge n. 2488, di conversione del D.L. n. 221/2021, proroga fino al 31 marzo 2022 e con effetti retroattivi (a decorrere dal 1° gennaio 2022) la tutela previdenziale in parola, nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, riconoscendo priorità agli eventi cronologicamente anteriori e destinando una quota di 1,5 milioni di euro (sempre per l'anno 2022) ai  lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri sostenuti relativamente al trattamento di malattia erogato.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni degli organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione. Nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (resta ferma la responsabilità del medico in caso di fatto doloso).

Inoltre, i periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto e non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante.

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