Per i lavoratori fragili che non possono svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa.
La tutela è riconoscibile nel limite delle risorse stanziate, pari a 396 milioni di euro per l'anno 2021.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021.
L’art. 2-ter del D.L. n. 111/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 133/2021, ha apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori cd. fragili.
È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al all’art. 26, co. 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria, che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. A questi ultimi, pertanto, sarà riconosciuta l’erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l'anno 2021.
Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell’Istituto e riesaminati in autotutela, anche qualora siano stati già presentati presso i Comitati di gestione.
In attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, anche i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui all’art. 26, co. 6, del citato D.L. n. 18/2020, nonché quelli similari già presentati presso i suddetti Comitati di gestione saranno, allo stato, riesaminati in autotutela dalla Struttura INPS territorialmente competente.
Rimane in tutti i casi la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria.
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