Lavoratori fragili, decadenza del diritto da luglio 2021

Pubblicato il 16 luglio 2021

Con la nota n. 10962 del 5 luglio 2021, l’INL ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2021, non sono più in vigore le principali tutele, previste nelle diverse misure anti Covid adottate dal Governo da marzo 2020, in favore dei lavoratori cd. fragili.

Poiché non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Tutele lavoratori fragili, assenza equiparata a ricovero ospedaliero

Con l’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, così come da ultimo modificato dall’art. 15 del D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021 è statuito che:

Inoltre, ai sensi del co. 2-bis della medesima disposizione è statuito che:

Sorveglianza sanitaria, proroga al 31 luglio 2021

Per effetto dell’art. 11 della L. n. 87/2021, di conversione del D.L. n. 52/2021, è fissata la proroga al 31 luglio p.v. della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020, recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Ai sensi dell’art. 83 citato:

Protocollo di sicurezza per i lavoratori che versano in condizioni di fragilità

Ciò detto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti direttive in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.

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