Lavoratori fragili, decadenza del diritto da luglio 2021
Pubblicato il 16 luglio 2021
Con la nota n. 10962 del 5 luglio 2021, l’INL ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2021, non sono più in vigore le principali tutele, previste nelle diverse misure anti Covid adottate dal Governo da marzo 2020, in favore dei lavoratori cd. fragili.
Poiché non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.
Tutele lavoratori fragili, assenza equiparata a ricovero ospedaliero
Con l’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, così come da ultimo modificato dall’art. 15 del D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021 è statuito che:
- “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Inoltre, ai sensi del co. 2-bis della medesima disposizione è statuito che:
- “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Sorveglianza sanitaria, proroga al 31 luglio 2021
Per effetto dell’art. 11 della L. n. 87/2021, di conversione del D.L. n. 52/2021, è fissata la proroga al 31 luglio p.v. della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020, recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Ai sensi dell’art. 83 citato:
- “fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”
Protocollo di sicurezza per i lavoratori che versano in condizioni di fragilità
Ciò detto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti direttive in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.