Determinate, per l’anno 2022, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Gli importi sono stati stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con D.M. 23 dicembre 2021.
Ne dà notizia l’INPS, con la circolare n. 12 del 27 gennaio 2022, specificando che le aziende, le quali per il mese di gennaio 2022 hanno operato retribuzioni difforme rispetto alle nuove tabelle, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 aprile 2022.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con D.M. 23 dicembre 2021, ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.
Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.
L’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2021 stabilisce che:
Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.).
Le aziende che per il mese di gennaio 2022 hanno operato retribuzioni erronee possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 aprile 2022.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
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