Lavoratori distaccati, no alla mera amministrazione

Pubblicato il 16 giugno 2021

Gli ispettori del lavoro, ai fini della genuinità del distacco, devono verificare che l'attività svolta nel Paese di stabilimento dall'impresa distaccante non consista nella mera amministrazione o gestione interna. A specificarlo è l’INL, con la lettera protocollo n. 936 del 15 giugno 2021, rifacendosi al contenuto della sentenza della Corte di giustizia Ue del 3 giugno 2021 nella causa C-784/19.

Prestazioni transnazionali di somministrazione, acquisizione dei dati di fatturato

Integrando quanto già disposto con la precedente nota prot. n. 622 del 1° agosto 2019, con il documento in commento, l’INL ha aggiunto che in virtù della sentenza, in relazione alle prestazioni transnazionali di somministrazione, oltre a porre l'attenzione sui dati di fatturazione concernenti la specifica attività interinale - non avendo riguardo, invece, alla fatturazione concernente le eventuali ulteriori attività produttive riconducibili all'oggetto sociale ed esercitate dall'impresa – d'ora in poi l'acquisizione dei dati di fatturato dovrà riguardare in modo specifico la messa a disposizione dei lavoratori nei confronti delle imprese utilizzatrici stabilite nel medesimo Stato membro di stabilimento dell'impresa interinale.

Tali dati, a loro volta, dovranno essere rapportati al fatturato complessivo conseguito, comprensivo anche del ricavato derivante dalle operazioni transnazionali di somministrazione.

Genuinità del distacco, le verifiche

Alla luce di quanto affermato, l’INL ha chiarito che anche in presenza di una attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l'assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco con le conseguenze sanzionatorie di cui al D.Lgs. n. 136/2016 e l'avvio, da parte dell'INPS, delle procedure di contestazione dei certificati A1 (attestazione applicazione legislazione locale) eventualmente rilasciati dallo Stato membro di stabilimento.

Da ciò consegue anche, nei confronti dei lavoratori interessati, il disconoscimento del singolo anomalo distacco.

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