Primo via libera al disegno di legge in materia di spettacolo: il disegno di legge n. 2318, approvato dal Senato lo scorso 18 maggio, passa ora all'esame della Camera.
Il provvedimento, oltre a contenere le linee di indirizzo per un nuovo codice dello spettacolo da attuare con l'emanazione dei decreti delegati, reca disposizioni operative per il settore dello spettacolo duramente colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19.
Tante sono le novità in arrivo. Ripercorriamo brevemente le principali.
Si delega il Governo ad adottare, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge delega:
Viene istituto presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.
È demandato ad un apposito decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro.
Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
Viene riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo e istituito, presso il Ministero della cultura, il relativo registro nazionale. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro sono definite con decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega.
Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
L'agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
Si prevede l'incompatibilità dell'attività di agente con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.
Viene istituito presso il Ministero della cultura un nuovo Osservatorio dello spettacolo al quale sono attribuiti anche compiti di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo e la facoltà di stipulare convenzioni con le università per l'effettuazione di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.
Si prevede che le regioni promuovano l'istituzione di osservatori regionali finalizzati anche a verificare l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio .
L'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali dello spettacolo faranno parte del nuovo Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.
Le modalità di coordinamento e operative saranno definite con decreto da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge delega.
L'INPS, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega, tramite il proprio portale, attiverà specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.
In particolare, tra i servizi di informazione e comunicazione, l'INPS attiverà un canale telematico denominato « Sportello unico per lo spettacolo » per semplificare l'accesso al certificato di agibilità.
È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo che mira a favorire un dialogo fra gli operatori per individuare e risolvere questioni legate anche alle condizioni discontinue di lavoro e per le iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.
A decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48) per i lavoratori a termine (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,) è elevato a 120 euro.
Per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani diplomati presso istituti professionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo "servizi culturali e spettacolo".
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