Per i lavoratori invalidi, l’APE Sociale sostituisce automaticamente la NASpI al momento della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa, senza necessità di attendere la conclusione del trattamento di disoccupazione.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 883 del 16 ottobre 2024, si è pronunciata su una controversia tra un lavoratore e l'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale).
Il caso prende le mosse da una decisione di primo grado che aveva respinto la richiesta del lavoratore, sull'assunto che l'erogazione dell'APE Sociale fosse subordinata alla conclusione del periodo di fruizione della NASpI (indennità di disoccupazione).
Il lavoratore aveva proposto appello, contestando la lettura normativa adottata dal Tribunale e sostenendo che il diritto all'APE Sociale dovesse essere riconosciuto immediatamente al verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa.
La questione al centro della controversia verteva sul rapporto temporale tra l'APE Sociale, destinata agli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, e la NASPI.
Da chiarire se, nelle ipotesi come quella in esame, l'APE dovesse essere erogata solo dopo la conclusione della NASpI o se la sostituisse immediatamente al maturare dei requisiti, con decadenza automatica della NASpI.
La Corte d'Appello ha aderito a quest'ultima lettura e accolto, così, l’impugnazione del lavoratore, con correzione dell'interpretazione del Tribunale di primo grado.
Secondo la Corte di secondo grado, l’APE Sociale deve sostituire la NASpI automaticamente dal momento in cui l'invalido civile soddisfa i requisiti previsti dalla legge. Questo principio si fonda anche sull'art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015, che stabilisce la decadenza dalla NASPI al momento del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
Nel caso di specie, il lavoratore, pur avendo maturato dal 1°settembre 2022 i requisiti per il pensionamento anticipato quale invalido civile in misura superiore al 74%, anziché vedersi erogare tempestivamente l'APE in sostituzione della NASpI all'epoca in corso, se l'era vista posticipare al momento di cessazione di quest'ultima.
Le doglianze promosse dall'appellante, ciò posto, risultavano condivisibili e conformi all'univoco dettato normativo, che condiziona l'erogazione dell'APE sociale all'esaurimento dell'indennità di disoccupazione nella sola ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 2 DPCM 88/2017, ma non già nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - di cui alla lett. c) della stessa disposizione, relativa all'APE riconosciuta all'invalido civile.
Di conseguenza, l’INPS è stato condannato a riconoscere all'appellante l’APE Sociale con decorrenza dal 1° settembre 2022.
La Corte ha chiarito che la sostituzione della NASpI con l’APE Sociale avviene per effetto diretto della normativa, senza che l’INPS debba svolgere valutazioni discrezionali sulla convenienza economica tra i due trattamenti.
La sentenza assume rilievo per la sua interpretazione favorevole al contribuente, confermando che in presenza dei requisiti di invalidità civile, l’APE Sociale deve essere erogata senza ritardi, a tutela dei diritti previsti dal sistema pensionistico italiano.
Sintesi del caso | Un lavoratore invalido civile, con una riduzione della capacità lavorativa dell'85%, aveva richiesto l'APE Sociale a partire dal 1° settembre 2022. Il Tribunale aveva subordinato l'erogazione dell'APE Sociale alla conclusione della NASPI, prevista per aprile 2023. |
Questione dibattuta | Si discuteva se l'APE Sociale dovesse essere erogata solo al termine della NASPI o se potesse sostituirla immediatamente al verificarsi dei requisiti, con conseguente decadenza automatica dell'indennità di disoccupazione. |
Soluzione della Corte | La Corte ha stabilito che l’APE Sociale deve sostituire automaticamente la NASPI al momento della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa (art. 11 D.Lgs. n. 22/2015 e art. 2 DPCM 88/2017), senza necessità di attendere la conclusione della NASPI. L'INPS è stato condannato a riconoscere l'APE con decorrenza dal 1° settembre 2022. |
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