Lavoratore dipendente E’ consumatore

Pubblicato il 15 marzo 2017

Il soggetto che svolge lavoro subordinato – ovvero non qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale – assume la qualità di consumatore, ai fini della determinazione della competenza (per l’appunto, foro del consumatore), relativamente ad una causa da esso avviata contro il proprio avvocato per il risarcimento dei danni da inesatto adempimento dell’attività professionale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, secondo la quale il rapporto di lavoro subordinato non integra un’“attività professionale” idonea a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, ad escludere quella di consumatore.

Innanzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore, individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Mentre nel rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente mediante inserimento nella struttura ed organizzazione aziendale del datore di lavoro.

Controversia avvocato/dipendente Foro del consumatore

Nella fattispecie in esame, dunque – conclude la Corte con ordinanza  n. 6634 del 14 marzo 2017 – poiché si versa in ipotesi di contratto d’opera professionale intellettuale tra l’avvocato ed il consumatore, trova applicazione il foro esclusivo di quest’ultimo, a norma del D.Lgs. n. 205/2005, art. 33.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy