Con sentenza n. 12335 del 18 maggio 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che va considerato lavoratore autonomo, e non già subordinato, il manager che non ha alcun vincolo di soggezione personale al potere direttivo di datore di lavoro.
Nel caso di specie, per gli Ermellini, anche se il soggetto aveva svolto in altri periodi attività lavorativa presso la stessa società in forza di alcuni contratti a progetto, è comunque da escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'assenza del potere direttivo di un organo sovraordinato, atteso che, di fatto, non vi era stata alcuna differenza nei contenuti della prestazione lavorativa e nelle modalità di svolgimento della stessa rispetto al pregresso.
In definitiva, ciò che permette di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo di datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro, quali ad esempio la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione aziendale ed il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma retribuzione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".