Il correttivo Ires introduce significative novità in relazione all'avanzo di fusione ed al significato di residuo dopo la ricostituzione dei fondi in sospensione: alla parte dell'avanzo che eccede la ricostituzione delle riserve in sospensione si dovrà applicare il regime fiscale del capitale sociale e delle riserve. Entra quindi in gioco anche il capitale sociale della società incorporata, quindi la quota residua di avanzo assumerà la qualifica fiscale dell'intero patrimonio netto, non solo delle riserve.
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