L'aumento di capitale delle Società quotate con un'unica attestazione

Pubblicato il 06 gennaio 2016

Al Mise è posto un quesito della Consob in merito alle operazioni di aumento di capitale a pagamento poste in essere da società italiane con azioni quotate sul mercato regolamentato italiano MTA.

Il deposito di un’unica attestazione

Il Mise afferma che è sufficiente il deposito di un’unica attestazione (entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2444 c.c.) con cui l’amministratore dichiara l’ammontare del capitale sociale sottoscritto alla data dell’invio telematico al registro delle imprese.

Trattandosi di società quotate, infatti, non interessa agli uffici del registro delle imprese conoscere quante azioni sono sottoscritte, di volta in volta, dai soci durante le due, tre o più “finestre”di emissione delle nuove azioni.

E’ sufficiente che l’attestazione trasmessa le riunisca in un unico dato aggregato, segnalando l’ammontare del capitale sottoscritto alla data dell’invio telematico.

Analogamente, si considera sufficiente un’unica attestazione anche per gli altri casi di aumento di capitale realizzato in più “finestre” di emissione delle nuove azioni, quali, ad esempio, l’esercizio dei diritti inoptati offerti ai sensi dell’articolo 2441 c.c., e l’esecuzione in più tranche di piani di stock option o stock grant.

È quanto riportato dal Ministero dello Sviluppo economico – Registro imprese - nel parere n. 222196 del 3 novembre 2015.

Si rende possibile, dunque, alle società quotate il deposito presso il Registro delle imprese di un'unica attestazione di avvenuto aumento di capitale con riferimento alle azioni emesse in diverse tranche nel corso del periodo di offerta.

In calce al parere sono fornite indicazioni sul modulo S2.

 

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