L’attuazione edilizia libera il registro all’1%
Pubblicato il 14 luglio 2008
La Ctr Lazio – pronuncia
45/9/2008 – boccia la richiesta di un contribuente tesa alla riduzione dell’imposta di registro prrevista da una norma oramai superata (articolo 33 della legge n. 388/2000, con oggetto il regime di favore per le aree svantaggiate conosciuto come “Visco Sud”, aggiornato nel 2003 dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 350, Finanziaria 2004). La Commissione tributaria regionale sostiene che l’imposta di registro all’1% può applicarsi solo se, dietro compravendita di un terreno in area soggetta a piani urbanistici particolareggiati, sia siglata una convenzione per l’attuazione edificatoria.