L'atto non è nullo se manca il codice fiscale
Pubblicato il 30 aprile 2010
Il giudice unico del Tribunale di Varese, con ordinanza pronunciata lo scorso 16 aprile, è intervenuto per chiarire la portata del nuovo incombente, introdotto dal Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, dell'inserimento, negli atti processuali, del codice fiscale dell'attore, del convenuto, e, in particolare, del difensore (articolo 125, comma I, Codice di procedura civile).
In base a quanto si legge nel testo della decisione, l’omessa indicazione del codice fiscale non costituisce una ipotesi di nullità non potendo, in primo luogo, essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo qualora detta nullità non sia espressamente comminata dalla legge; in secondo luogo, anche perché il raggiungimento dello scopo, comunque, preclude l’insorgere della patologia invalidante.
Ne consegue che “in caso di omessa indicazione del codice fiscale, delle parti, di chi li rappresenta o assiste oppure dei difensori, il giudice non deve pronunciare la nullità dell’atto ma può, tutt’al più, sollecitare una condotta che vada a rimuovere l’irregolarità”.