L'atto di compravendita non può essere equiparato al decreto di trasferimento
Pubblicato il 27 giugno 2011
La novità in materia di trasferimenti immobiliari, introdotta dal DL n. 78/2010, per la quale gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi riguardanti il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunioni di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere oltre all’identificazione catastale, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atto della loro conformità allo stato di fatto, non trova applicazione nei casi di vendita “coattiva” attuata nell’ambito di un giudizio di giurisdizione contenziosa.
L'affermazione proviene dal Consiglio nazionale del Notariato con lo studio n.
1-2011/E che sostiene come nella vendita all'asta il trasferimento del bene avviene attraverso il decreto di trasferimento da parte del giudice dell'esecuzione; e tale provvedimento non può essere equiparato a quelli citati dalla norma in commento – “atti pubblici e scritture private autenticate”.
Quindi le vendite all'asta rimangono fuori dall'ambito applicativo del D.L. n. 78/2010.