La riforma della revisione legale dei conti ad opera del decreto legislativo n. 39/2010, che ha recepito la direttiva europea sui conti annuali e consolidati, verte su un presupposto fondamentale: il controllo periodico della qualità del lavoro svolto dai revisori.
L’articolo 20 del provvedimento è, infatti, dedicato interamente al controllo di qualità e riporta quanto segue.
Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.
Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.
Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonchè di una formazione specifica sul controllo della qualità.
La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.
Nello specifico, il controllo di qualità deve basarsi su alcuni presupposti fondamentali: una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili; una valutazione della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione e, inoltre, del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.
Il controllo di qualità è oggetto di relazione con rispettive conclusioni e deve essere effettuato almeno ogni sei anni, mentre i risultati globali del sistema di controllo della qualità devono essere pubblicati annualmente. Le raccomandazioni riguardanti i revisori controllati devono essere attuate entro un tempo adeguato. Al controllo di qualità si deve affiancare anche un controllo formale sul corretto svolgimento dell’attività di formazione continua obbligatoria (gli iscritti al Registro devono partecipare a programmi di aggiornamento professionale, ex articolo 5).
Se dal controllo emergono elementi negativi di valutazione o di mancato adeguamento alle raccomandazioni, i revisori legali andranno incontro alle sanzioni previste dall’articolo 24 del decreto legislativo. Le sanzioni sono commisurate alla gravità delle irregolarità e possono variare da una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; una sospensione dal Registro fino ad un periodo massimo di cinque anni; la revoca di uno o più incarichi di revisione legale; il divieto di assunzione di nuovi incarichi fino alla cancellazione dal Registro.
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