L’attestazione di consegna salva il contribuente dagli eventuali successivi errori di trasmissione
Pubblicato il 02 giugno 2012
Non può essere accusato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che esibisce l’attestazione di consegna rilasciata da un intermediario per l’invio telematico, anche se successivamente vengono riscontrate delle incongruenze nei dati causate dal sistema.
Il contribuente ha assolto al suo obbligo fiscale di trasmissione e le eventuali incongruenze riscontrate dall'Amministrazione finanziaria sui dati trasmessi non sono a lui direttamente imputabili, trattandosi di riflessi negativi che possono al massimo essere fatti ricadere sul terzo e non sullo stesso contribuente.
Ciò quanto precisato dai giudici della Corte di Cassazione con ordinanza n.
8805 del 1 giugno 2012.
Con tale pronuncia, la Corte ha respinto il ricorso del Fisco che aveva ritenuto illegittime delle cartelle di pagamento spiccate sulla base di dati errati trasmessi con la dichiarazione telematica. La sola produzione dell’attestazione da parte della società della "ditta" incaricata alla trasmissione telematica è sufficiente per i giudici per far ritenere assolto l’obbligo di trasmissione da parte del contribuente e metterlo al riparo da eventuali responsabilità legate agli eventi relativi all'invio.