Con la risoluzione n. 123 del 4 giugno 2007, l’agenzia delle Entrate puntualizza che nel contratto di associazione in partecipazione le remunerazioni che spettano all’associato non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione del reddito imponibile dell’associante. Infatti, l’assunzione da parte dell’associato del rimborso all’associante del 50% dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio per la realizzazione dell’iniziativa economica costituisce apporto di capitale, quindi deve essere valutato fiscalmente con l’applicazione dei principi imposti dall’articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir, che detta che in capo al percettore tali compensi devono essere assoggettati a tassazione come utili da partecipazione.
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