L'assicurazione professionale del commercialista copre anche gli errori del fallimento

Pubblicato il 23 giugno 2015

L'assicurazione professionale sottoscritta dal dottore commercialista, che svolge attività di curatore fallimentare, deve coprire anche gli eventuali danni causati al fallimento, a meno che la polizza non preveda altrimenti. In altri termini, l’attività di curatore rientra a pieno titolo tra quelle che la legge riserva al commercialista iscritto all’albo e, dunque, è coperta da eventuali errori che il professionista può commettere.

Lo sancisce la Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 12872 del 22 giugno 2015, con la quale viene accolto il ricorso di un commercialista condannato a versare oltre 15 mila euro di danni per gli errori commessi nello svolgimento del suo incarico di curatore del fallimento. La compagnia assicurativa non voleva coprire il versamento effettuato dal professionista a titolo di risarcimento dei danni professionali.

Spiegano i Supremi giudici nella motivazioni della sentenza, che se il curatore fallimentare - dottore commercialista - è responsabile del risarcimento di un danno ingiusto causato nell'espletamento della sua attività ausiliare di giustizia, l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne, dal momento che l'attività di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificatamente previste dalla legge per i commercialisti, che continuano a restare professionisti privati anche quando svolgono un incarico giudiziario, in relazione al quale esplicano pubblici poteri (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d'ufficio). Ciò vale – secondo la Corte – anche con riferimento al caso di un avvocato che svolge funzioni di curatore fallimentare.

Unica eccezione è ammessa nel caso in cui il suddetto rischio sia espressamente escluso da contratto assicurativo.

 

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