L’assenza di personale dipendente e l’esiguità delle spese per beni strumentali esclude l’Irap

Pubblicato il 10 gennaio 2013 La Corte di cassazione, con ordinanza n. 382 del 9 gennaio 2013, ha sancito la rimborsabilità dell’imposta Irap in capo ad un professionista legale il quale, pur non facendo parte di uno studio associato, svolgeva attività per conto di quest’ultimo.

In particolare, i giudici di merito avevano precedentemente negato il rimborso in considerazione del fatto che il professionista, nel periodo di riferimento, aveva effettuato spese per quasi 10mila euro; da dette spese gli stessi avevano, infatti, desunto l’esistenza di una autonoma struttura sufficientemente articolata e complessa.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, “la presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy