L'assenza di certificato energetico non determina la nullità della compravendita

Pubblicato il 04 aprile 2011 Dal 29 marzo scorso, ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'articolo 6 Decreto legislativo n. 192/2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 28 marzo, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore daranno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica degli edifici. Per le locazioni – spiega la norma - la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.

Tra le altre novità, si segnala, altresì, la previsione secondo cui, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal primo gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare a chiare lettere l'indice di prestazione energetica dell'immobile contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

In un video informativo realizzato e reso disponibile sul sito della Fondazione del Notariato in tema di Certificazione energetica, il notaio Guido De Rosa, coordinatore studi civilistici del Consiglio nazionale del Notariato, interviene, in particolare, sulla dibattuta questione relativa alla nullità o meno dell'atto di compravendita nel caso di assenza di certificazione energetica.

Secondo De Rosa, poiché la Legge, a tale riguardo, non fornisce alcuna indicazione, “prevedere la nullità di un atto così importante come la compravendita immobiliare per la sola assenza della certificazione energetica ci sembra eccessivo. Non riteniamo, dunque, che la violazione normativa possa determinare la nullità dell'atto. Questo non vuol dire che non ci troviamo di fronte a un problema di responsabilità del venditore”.
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