L'assemblea di condominio può deliberare sull'apertura di nuovi accessi nel muro comune
Pubblicato il 16 dicembre 2013
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
27233 del 4 dicembre 2013 – l'unico limite della legittima
“autodisciplina condominiale” è rappresentato dalla previsione del divieto sostanziale di utilizzazione generalizzata delle parti comuni; nell'ipotesi in cui, invece, l'assemblea condominiale, con le prescritte maggioranze, adotti una delibera che vieta soltanto un uso specifico – nel caso di specie l'apertura di nuovi accessi nel muro comune – la stessa deliberazione deve ritenersi legittima.
Con la medesima pronuncia la Cassazione è intervenuta anche in materia di ripartizione delle spese condominiali specificando che, in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, la ripartizione delle spese generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'articolo 1123, primo comma, Codice civile; ne consegue che non è consentito all'assemblea di condominio, deliberando a maggioranza, di ripartire con criterio “
capitario” le spese necessarie per le prestazioni di servizi nell'interesse comune.