L'assemblea condominiale e la ratifica delle spese senza autorizzazione
Pubblicato il 10 marzo 2010
Con sentenza n. 18192 depositata il 10 agosto 2009, la Cassazione è intervenuto in materia di spese condominiali affermando la possibilità, per l'assemblea di condominio, di ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche qualora queste siano prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose; legittima anche la conseguente approvazione delle stesse. L'articolo 1135 Codice civile - si legge nel testo della decisione - a differenza di quanto stabilito dall'articolo 1134 per ciò che riguarda le spese effettuate dal condomino per le cose comuni senza autorizzazione, non contiene, infatti, l'espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti e non contemplate in un preventivo approvato, qualora le stesse siano state sostenute dall'amministratore nell'interesse comune.