L’assegno di incollocabilità sale a 239 euro
Pubblicato il 20 settembre 2011
A decorrere dal 1° luglio 2011, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di 239,16 euro (235,51 euro fino al 30 giugno). Tale importo è stato determinato in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2009 e il 2010 pari all’1,55 %.
A renderlo noto la circolare n.
46 dell’Inail, del 19 settembre 2011.
Nel documento si legge che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di novembre 2011.
Si ricorda, inoltre, che l’assegno d’incollocabilità è rivalutato annualmente con effetto dal 1° luglio e consiste in quella prestazione economica che l’Istituto assicuratore corrisponde ai soggetti che, a seguito di un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e a seguito di ciò non sono più in condizione di poter svolgere un'attività lavorativa.