La sezione Lavoro della Cassazione, per mezzo del giudicato numero 9344 con data 16 aprile 2007, esclude l’incompatibilità tra il sussidio cui l’Inps è tenuto in favore dei lavoratori socialmente utili (Lsu) e un eventuale impiego part-time prestato da essi in altre ore della giornata: l’inserimento in un programma di Lsu e la riscossione della relativa indennità sono compatibili con lo svolgimento di un’altra attività part-time.
I giudici di ultime cure ritengono che ai lavoratori socialmente utili non possa estendersi il trattamento deciso per quanti usufruiscano dell’indennità di mobilità, predisposta per coprire le esigenze dei lavoratori che si trovano fuori dal processo produttivo e che non rendono alcun tipo di prestazione in favore della società, ed è quindi legittimo sospenderla quando, grazie ad un’attività di lavoro a tempo parziale, la persona interessata sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L’orientamento è confermato dall’articolo 8 del Dlgs 468/1997, il quale dispone che l’assegno per i Lsu sia cumulabile con il reddito di lavoro dipendente a tempo determinato, parziale, iniziato successivamente all’avvio del progetto e nei limiti di 600mila lire mensili. Purché, però, la nuova attività non pregiudichi e non sia incompatibile con il lavoro socialmente utile.
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