L’assegnazione della casa familiare rileva nell’ambito dei rapporti economici tra ex coniugi
Pubblicato il 13 febbraio 2012
Secondo la Cassazione – sentenza n.
1520 del 2 febbraio 2012 – anche l'assegnazione della casa familiare, disposta di regola nell'interesse esclusivo dei figli delle parti,
“può assumere rilievo nell'ambito dei rapporti economici tra i coniugi e dunque anche in ordine alla determinazione dell'assegno per il coniuge economicamente più debole”.
L’indice dell'inadeguatezza dei mezzi di un coniuge - continua la Corte - può essere costituito, in mancanza di ulteriori prove, dal raffronto tra le attuali condizioni economiche dei coniugi mentre “
non è evidentemente necessario, in tal senso, esaminare e dare giustificazione di tutti i parametri indicati dall'articolo 5 della legge sul divorzio”.