La Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi per quanto riguarda il contratto di leasing traslativo e le ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento.
Con sentenza n. 519 del 15 gennaio 2019, la Terza sezione civile ha ricordato che, rispetto a questo contratto, è da ritenere manifestamente eccessiva una clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene.
Con essa, verrebbero infatti attribuiti vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
Il giudice di merito, in detto contesto ed ai fini della sua riducibilità ex articolo 1384 c.c., sarebbe tenuto ad una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione delle sue obbligazioni.
Inoltre - hanno continuato gli Ermellini - nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irrepetibilità dei canoni già versati da questi, prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.
Una tale clausola, infatti, sarebbe coerente con la previsione di cui all’art. 1526, secondo comma, c.c.
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