L'apprendistato di terzo livello è immediatamente attivabile

Pubblicato il 12 novembre 2011 Utili puntualizzazioni sono state diffuse dal Ministero del lavoro riguardanti il nuovo testo dell'apprendistato (D.Lgs. n. 167 del 2011) per quanto attiene all'utilizzo dello strumento nella fase transitoria e al regime sanzionatorio.

La circolare n. 29 dell'11 novembre 2011 ricorda innanzitutto che se non è possibile, per mancanza di regolamentazione, attivare la nuova disciplina le vecchie regole possono essere applicate fino al 25 aprile 2012 e non oltre, considerando il termine come tassativo. E' stato poi precisato che:

- l'apprendistato di terzo livello, ossia di alta formazione o ricerca, è immediatamente attivabile anche in assenza di regole dettate da regioni e contratti collettivi in quanto è necessaria solo una previa intesa tra datore e soggetto formatore;

- per l'apprendistato di primo livello, cioè per la qualifica e il diploma quadriennale, non sarà possibile applicare le nuove regole fino a quando non vi sarà l'accordo in Conferenza Stato-Regioni;

- per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 il nuovo contratto potrà essere sottoscritto durante la fase transitoria solo nel caso in cui la singola Regione e il contratto collettivo di riferimento ovvero eventuali accordi interconfederali abbiano disciplinato i profili di competenza.

Con riferimento ai lavoratori in mobilità ed alla possibilità di essere assunti come apprendisti, la circolare afferma che ciò è subito possibile nel rispetto dei limiti di quanto sostenuto per le diverse tipologie di apprendistato; sono quindi applicabili, se non opera la nuova disciplina, le vecchie norme ferma restando l'applicabilità della nuova disposizione sul licenziamento individuale e sul regime contributivo agevolato che è quello previsto dalla legge n. 223 del 1991.

Per quanto riguarda la sanzione che colpisce il datore di lavoro che risulta carente nell'erogare la dovuta formazione, il ministero precisa che, se la formazione è recuperabile, può essere riconosciuto al datore un termine per adempiere. Solo alla fine di tale periodo viene irrogata la dovuta sanzione.

Infine, si ribadisce che il contratto deve essere stipulato per iscritto e che va fatta comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego; per non incorrere nella multa una copia del contratto deve essere consegnata all'apprendista. Opera però la diffida obbligatoria.

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