L'appello sulle multe richiede l'avvocato

Pubblicato il 04 luglio 2009
La Cassazione, con ordinanza n. 14520 del 19 giugno scorso, ha dichiarato inammissibile l'appello avanzato personalmente da un cittadino contro una sentenza del giudice di pace che si era pronunciato su un'opposizione a sanzione amministrativa. La Corte di legittimità ha precisato che, per tali controversie, il quarto comma dell'art. 23, legge 689 del 1981 permette espressamente alla parte di stare in giudizio personalmente in primo grado innanzi al giudice di pace. Non esistendo, tuttavia, una disposizione specifica che consenta l'esclusione della difesa tecnica anche in appello, deve, in questo caso, ritenersi applicabile la regola generale secondo cui la parte, davanti al Tribunale o la Corte d'appello, deve stare in giudizio con l'assistenza di un legale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy