L'appello può essere proposto anche dal singolo condòmino

Pubblicato il 17 maggio 2011 Con sentenza n. 10717 del 16 maggio 2011, la Corte di cassazione, nel ribadire che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parte nel giudizio di primo grado e che siano rimasti soccombenti, ha sottolineato come debba tenersi presente, in senso contrario, che, “configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza dell'amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale”.

Per la Cassazione, quindi, i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio la cui difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall'amministratore; inoltre – continuano i giudici di legittimità – possono ricorrere all'autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell'amministratore, sia quando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio. Infine – come nel caso esaminato dalla Corte - “possono esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell'amministratore”.
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