Con sentenza n. 23700/2008, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha respinto definitivamente il ricorso presentato da una dipendente dell’università licenziata per aver fatto più di 10 giorni di assenza ingiustificata. A nulla è valso l’appello presentato dalla lavoratrice che affermava di non essere stata messa al corrente dei rischi derivanti da un’assenza non motivata. Infatti, la stessa non può appellarsi all’assenza del codice disciplinare, che avrebbe dovuto informarla dei rischi e delle sanzioni a cui andava incontro con il suo comportamento. L’affissione del codice disciplinare da parte del datore di lavoro è un adempimento necessario in relazione ad ipotesi specifiche previste dalle norme collettive. Il rispetto di questa formalità, però, non serve nei casi di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo o nei casi di violazione dei doveri fondamentali del lavoratore. Per i giudici di merito, dunque, vale quanto segue:
- dieci giorni di assenza ingiustificata legittimano sempre il licenziamento;
- non è rilevante il fatto che il lavoratore abbia omesso di motivare l’assenza perché in stato di crisi ansioso-depressiva;
- una prolungata assenza ingiustificata fa cadere ogni aspettativa di futuro adempimento della prestazione lavorativa.
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