Dopo la sospensione degli adempimenti tributari prevista a seguito dell’eccezionale afflusso di migranti provenienti dal Nord Africa, per il periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2016, le persone fisiche e non, anche in qualità di sostituto d'imposta, con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni di Lampedusa e Linosa, sono tenute alla ripresa degli stessi.
Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 186669 del 4 novembre 2016, con il quale si sancisce che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che sono scaduti durante il periodo di sospensione dovranno essere eseguiti, secondo le modalità ordinarie per essi previsti, entro il termine del 17 gennaio 2017.
Analoga data del 31 gennaio 2017 deve essere rispettata per la presentazione delle dichiarazioni fiscali con termini compresi nello stesso intervallo di tempo.
Il provvedimento n. prot. 186669/2016 stabilisce che le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse unicamente in via telematica, utilizzando gli ordinari modelli che l'Amministrazione finanziaria ha approvato per il periodo d’imposta di riferimento e che ha reso disponibili gratuitamente sul proprio sito internet.
In sede di compilazione dei suddetti modelli di dichiarazione nella casella «Eventi eccezionali» dovrà essere indicato il codice «9» per i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2010 e il codice «3» per gli anni dal 2011 al 2015.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".