Con il provvedimento 110425 del 25 agosto 2015, l'agenzia delle Entrate fissa la ripresa per le persone fisiche e non (compresi i sostituti d’imposta) degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell’isola di Lampedusa.
L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 34/2015, ha decretato la sospensione dei termini degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2015.
Ora è stabilito che tali adempimenti, per chi al 12 febbraio 2011 avevano domicilio fiscale o sede operativa a Lampedusa e Linosa, debbano essere effettuati entro il 31 dicembre 2015.
Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione devono essere trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti abilitati, utilizzando i modelli relativi al periodo d’imposta cui si riferiscono, resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia. Nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “ 9” per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010 e il codice “3” per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 2011 al 2014.
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