L’amministratore vuole l’avviso

Pubblicato il 25 gennaio 2007

L’obbligo della comunicazione anticipata all’instaurazione del rapporto di lavoro (Finanziaria 2007) va presentata per ogni tipo di collaborazione, anche quando il prestatore d’opera svolge l’attività in modo autonomo e senza organizzazione imprenditoriale. Ne deriva che anche la prestazione resa dagli agenti di commercio o dai procacciatori d’affari, con apporto di natura personale, deve essere comunicata ai Centri per l’impiego. Questa è la precisazione rilasciata dal ministero del Lavoro ad uno dei quesiti posti dopo che con la nota 440/2007 sono state fornite le prime indicazioni operative. L’obbligo della comunicazione preventiva ricade su tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. E’ prevista la comunicazione ai servizi per l’impiego anche nel caso di proroga del rapporto di lavoro o di trasformazione. In questo caso l’obbligo partirà una volta messo a punto il modello unificato. In caso di urgenza collegata a esigenze produttive ovvero per evitare danni alle persone o agli impianti o per cause di forza maggiore (alluvioni, terremoti, eccetera9, la comunicazione si può fare entro i cinque giorni successivi. Il ogni caso il giorno prima si devono comunicare la data di inizio della prestazione e le generalità sia del lavoratore che del datore.

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