L’obbligo della comunicazione anticipata all’instaurazione del rapporto di lavoro (Finanziaria 2007) va presentata per ogni tipo di collaborazione, anche quando il prestatore d’opera svolge l’attività in modo autonomo e senza organizzazione imprenditoriale. Ne deriva che anche la prestazione resa dagli agenti di commercio o dai procacciatori d’affari, con apporto di natura personale, deve essere comunicata ai Centri per l’impiego. Questa è la precisazione rilasciata dal ministero del Lavoro ad uno dei quesiti posti dopo che con la nota 440/2007 sono state fornite le prime indicazioni operative. L’obbligo della comunicazione preventiva ricade su tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. E’ prevista la comunicazione ai servizi per l’impiego anche nel caso di proroga del rapporto di lavoro o di trasformazione. In questo caso l’obbligo partirà una volta messo a punto il modello unificato. In caso di urgenza collegata a esigenze produttive ovvero per evitare danni alle persone o agli impianti o per cause di forza maggiore (alluvioni, terremoti, eccetera9, la comunicazione si può fare entro i cinque giorni successivi. Il ogni caso il giorno prima si devono comunicare la data di inizio della prestazione e le generalità sia del lavoratore che del datore.
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