L'amministratore che subentra non è esente da responsabilità
Pubblicato il 15 maggio 2015
Il nuovo
amministratore che, succedendo ad altri nella
gestione della società affetta da
gravi irregolarità, non provveda ad
informare l'assemblea dei soci e ad
adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione, è
responsabile, non dell'attività dei precedenti amministratori, bensì
della propria colpevole omissione.
E' questo il contenuto dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
9193 depositata il 7 maggio 2015.
In particolare, è stato precisato che la responsabilità del nuovo amministratore sussiste anche se i
bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il
giudizio positivo della società di revisione.
Ed infatti, per come evidenziato dai giudici di legittimità,
indipendentemente dall'eventuale responsabilità della società di revisione verso i soci ed i terzi, la
tenuta della contabilità e la formazione del bilancio restano pur sempre
attività proprie degli amministratori, i quali sono tenuti a provvedere nel rispetto delle norme di legge e con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate.