Con sentenza n. 21578 del 21 ottobre 2010, la Sezione tributaria della Cassazione si è pronunciata relativamente ad una vicenda di un agente di commercio che si era visto negare da parte del Fisco il rimborso dell'imposta Irap versata sull'assunto che, nella sua qualità di rappresentante di commercio, era da considerare un imprenditore e, come tale, soggetto passivo dell'imposta.
I giudici di legittimità hanno respinto questa tesi sottolineando come, in tema di Irap, l'esercizio dell'attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta quando si tratti di un'attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione – continua la Corte – va accertato dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato; in particolare, lo stesso ricorre quando il contribuente: a) sia il responsabile dell'organizzazione e non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In ogni caso – conclude la sentenza – spetta al contribuente che chiede il rimborso dell'imposta dare la prova dell'assenza delle dette condizioni.