Il messaggio 8710/07 dell'Inps, fornisce delucidazioni sull'Addizionale comunale per i residenti all'estero e per la compilazione del modello Cud 2007, per quei pensionati che hanno richiesto l'applicazione delle “convenzioni contro la doppia imposizione”.
Riguardo l'Irpef, i pensionati residenti all'estero sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e di quella comunale, deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2006. Per i pensionati Inps residenti all'estero, il domicilio fiscale del Comune in cui hanno prodotto il reddito è quello della sede dell'Istituto di Previdenza Sociale, ovvero il Comune di Roma. Al momento del rinnovo della pensioni dei non residenti in Italia, quindi, viene applicata l'addizionale del Comune di Roma.
L'Inps ricorda che, nel caso di redditi esentati da imposizione in Italia, quando cioè il percipiente risiede in uno Stato in cui è in vigore una convenzione al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, deve essere indicato l'importo dei redditi esentati, esclusivamente nelle annotazioni del modello Cud 2007. Per redditi solo parzialmente esentati, deve essere indicato nelle annotazioni, solo l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione.
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