L'acquisto di terreni mediante cessione di quote può celare un intento elusivo

Pubblicato il 17 gennaio 2014 Con sentenza n. 653 depositata il 15 gennaio 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro il provvedimento con cui i giudici di merito avevano annullato due avvisi in rettifica volti al recupero dell'Iva notificati ad una società contribuente che aveva acquistato dei terreni mediante la cessione delle quote sociali di compagini all'uopo costituite.

Secondo la ricorrente agenzia delle Entrate, in particolare, l'acquisto di terreni edificabili effettuato dalla società tramite un'operazione, come quella di specie, di cessione di quote di società, esente da Iva e priva di ragione economica di sorta, integrava operazione elusiva. Ad avviso dell'amministrazione finanziaria, infatti, le società le cui quote erano state cedute erano state costituite allo scopo di consentire la realizzazione del trasferimento di proprietà, ottenendo, in tal modo, il risultato di sottrarre l'operazione all'imposizione Iva.

E detta doglianza è stata condivisa dalla Suprema corte la quale ha ricordato che “anche se leciti, gli arrangiamenti formali che le parti possono porre in essere al fine di pagare meno non possono avere valore, poiché a nessuno e consentito di sottrarsi ai propri obblighi di pagare quanto dovuto”. Ed infatti, il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, “in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”.
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