Perdita delle agevolazioni ‘prima casa’, se si acquista la nuda proprietà di un bene, dopo la vendita dell’immobile agevolato.
E’ pertanto legittimo il recupero a tassazione effettuato dall’agenzia delle Entrate.
E’ restrittiva, quindi, l’interpretazione della Corte di cassazione – fornita con sentenza n. 17148 del 28 giugno 2018 – sul mantenimento dei benefici ‘prima casa’ nel caso in cui il contribuente, dopo aver alienato l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, acquisti, entro il termine di un anno, una quota della nuda proprietà di altro immobile.
Il ricorso in Cassazione è stato presentato dall’agenzia delle Entrate contro la sentenza della Ctr, che aveva ritenuto ammissibile il mantenimento dell’agevolazione.
I magistrati pongono l’accento sulla differenza tra riconoscimento delle agevolazioni quando si acquista il primo immobile e mantenimento del beneficio in caso di alienazione del bene acquistato.
Nel primo caso, la concessione dell’agevolazione è subordinata, tra le altre cose, al trasferimento della residenza del contribuente nel comune dove è situato l’immobile acquistato; nel secondo, il mantenimento è subordinato, in caso di alienazione, all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Si osserva che il nodo della questione è rappresentato dal fatto che l’acquisto successivo di un immobile, onde evitare la perdita dei benefici ‘prima casa’, deve consentire al contribuente di fruire e godere dell’abitazione in modo pieno ed esclusivo per poter destinare l’immobile ad abitazione principale.
Sulla base di quanto detto, si formula il seguente principio di diritto: “la decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art, 1, nota II-bis), quarto comma, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con dpr 26 aprile 1986, n. 131, per aver il contribuente trasferito per atto a titolo oneroso o gratuito l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata qualora, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con tale agevolazione, proceda all'acquisto della nuda proprietà di altro immobile”.
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