L'acquisto della comproprietà per usucapione non si prova col versamento delle rate di mutuo
Pubblicato il 22 febbraio 2010
Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 225/2010 - per l'accertamente giudiziale dell'acquisto, per usucapione, della comproprietà della casa coniugale, il coniuge deve dare una prova certa e rigorosa del potere dominicale esercitato dallo stesso sulla res.
E' necessario, cioè, fornire “la prova del compimento di atti incompatibili con il diritto di proprietà esclusivo acquistato con l'atto di assegnazione, atti idonei a dimostrare il mutamento della (co) detenzione in (com)possesso”. Tuttavia – si legge nella sentenza - non può essere considerato atto di tale stregua il pagamento dei ratei di mutuo o quello delle quote condominiali; tali versamenti, infatti, possono essere stati effettuati in adempimento degli accordi intervenuti fra i coniugi "circa il contributo dovuto nell'amministrazione e nella gestione dei rapporti patrimoniali, in relazione ai quali ciascun coniuge è chiamato a dare il proprio contributo in proporzione delle rispettive risorse economiche".