L'acquirente non è coobbligato con il notaio per l'imposta di registro
Pubblicato il 26 marzo 2011
Interessante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, n.
74 del 2011, sulla solidarietà passiva, in tema di imposta di registro, tra notaio ed acquirente per le spese di trasferimento dell'immobile.
A fronte di una compravendita l'acquirente corrisponde al notaio le somme per saldare l'imposta di registro e le imposte ipocatastali, il cui pagamento va effettuato, in base alle norme attuali, con procedura telematica. Il cittadino, dopo la firma dell'atto, non ha più mezzi per controllare l'efficacia del versamento all'erario.
Per la Ctp, la norma dell'articolo 57, del D.P.R. n. 131/86, va interpretata nel senso che l'unico responsabile, dopo la dazione della somma, del pagamento delle imposte suddette è il notaio e quindi il contribuente deve intendersi liberato e non può essere obbligato a ripetere gli importi. Ragionando diversamente, sarebbero violati gli articoli della Costituzione 3 e 53 sulla disparità di trattamento tra cittadini e sulla capacità contributiva.