L'acquirente dell'immobile dovrà attestare la ricezione del certificato energetico
Pubblicato il 05 marzo 2011
Stretta sul rilascio della certificazione energetica degli edifici in sede di compravendita. Con la prossima emanazione del decreto legislativo attuativo della direttiva Ce 2009/
28, approvato venerdì scorso dal CdM, sull'energia derivante da fonti rinnovabili, viene previsto che nei contratti di compravendita degli immobili venga inserita una clausola in cui l'acquirente attesta di aver ricevuto la documentazione riguardante la certificazione energetica degli edifici.
Dovrebbe quindi venire modificata la prassi finora in uso per cui il venditore scarica l'onere all'acquirente, il quale dichiara di provvedere egli stesso a dotare l'immobile dell'attestato di certificazione energetica (Ace); così facendo si verifica un continuo rinvio tra i vari acquirenti che in pratica si traduce in un'inesistenza del documento.
Rimane però incerta la conseguenza a fronte della mancanza, nell'atto di trasferimento, della clausola suddetta, dato che non viene indicata nessuna sanzione per il caso di inadempienza. Sarebbe necessario che la norma prevedesse l'inserzione “a pena di nullità”, per non vanificare il fine del decreto ossia la salvaguardia dell'ambiente.
Deve farsi presente che alcune norme regionali varate dagli enti territoriali, a volte, si presentano più stringenti della normativa nazionale disponendo non solo l'obbligatorietà di allegare l'Ace all'atto di vendita, ma anche prevedendo sanzioni apposite in caso di inosservanza.
Altra novità che troverà applicazione il prossimo 1° gennaio 2012 è l'obbligo di indicare, negli annunci di compravendita di immobili, l'indice di prestazione energetica dell'edificio che è contenuto nell'attestato di certificazione energetica.