In accoglimento del ricorso presentato da una dipendente delle Poste, la Corte di cassazione ha precisato che la disciplina contenuta nei Ccnl può ben prevedere l’accorpamento in un’unica categoria di plurime mansioni, anche di diversa professionalità e livello, fermo restando l’applicabilità dell’art. 2103 del Codice civile, che vieta al datore di lavoro di operare “una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale accorpamento convenzionale”.
La pronuncia n. 25897 del 10 dicembre 2009 ha quindi aggiunto che, nell’ambito delle mansioni appartenenti alla medesima qualifica contrattuale, va sempre tenuta a mente l’operatività del detto articolo, con la conseguenza che il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, anche se facenti parte della stessa qualifica. La Corte d’appello dovrà quindi esaminare nuovamente la questione seguendo il principio di diritto per cui occorre tutelare la salvaguardia della professionalità acquisita anche in base ai percorsi formativi dal lavoratore, in particolar modo ponendo in luce nella “storia professionale” del dipendente le mansioni di riferimento per verificare l’osservanza dell’art. 2103 del Codice civile, non rilevando l’obbligo assunto all’inizio del lavoro di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento.
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