L’accorpamento dei compiti legittima il licenziamento del dirigente
Pubblicato il 17 gennaio 2013
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
890 depositata il 16 gennaio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento che un’azienda aveva comminato nei confronti di un dirigente sulla base della scelta di accorpare i compiti a lui affidati come direttore generale in capo all’amministratore delegato.
Con l’occasione, la Corte di legittimità ha ricordato come il licenziamento del dirigente è consentito tutte le volte che esistano ragioni oggettive tali da permettere di escludere la sua natura pretestuosa o arbitraria; lo stesso, quindi, non deve essere motivato da una giusta causa o da un giustificato motivo, e non va nemmeno dimostrata la mancanza di posizioni alternative da assegnare.