L’accertamento sintetico applicato al socio non giustifica la pretesa sulla società

Pubblicato il 25 febbraio 2013 A causa della costante antieconomicità della gestione aziendale, dell’erroneità dei dati indicati negli studi di settore e del fatto che il reddito del socio non risultava coerente con il vecchio redditometro, l’agenzia delle Entrate ha spiccato un avviso di accertamento nei confronti della società stessa. Nel presentare ricorso, la società colpevolizza l’applicazione atipica dello strumento statistico da parte dell’ufficio, motivando le scelte aziendali che, nel tempo, avevano portato ad una contrazione della redditività.

Si ricorre sino dinanzi alla Ctr Lombardia, che accoglie l’appello e riduce l’imponibile accertato.

Nella sentenza n. 12/45/13, i giudici regionali, infatti, accolgono le doglianze della ricorrente riuscendo a smontare tutti i capi di accusa.

Nello specifico, si legge nelle motivazioni che: “i dati indicati nelle controdeduzioni in appello (media dei ricavi e/o compensi, media del reddito di impresa, media della produzione Irap e media del volume di affari) non consentono di individuare quale sia la difformità della situazione dell'azienda rispetto a quella del settore di appartenenza: difformità, peraltro, già quantificata dallo studio di settore”. Inoltre, sempre in tema di antieconomicità, dalla documentazione prodotta emerge che l’attività svolta nel corso dell’ultimo anno aveva portato ad affidare alcune lavorazioni a terzi, con evidente contrazione della redditività.

Anche per ciò che riguarda le altre imputazioni, i giudici regionali hanno trovato una valida giustificazioni alle doglianze della società: sono stati evidenziati alcuni errori nella compilazione degli studi di settore che, una volta corretti, avrebbero portato a valori inferiori; mentre, circa l’incoerenza del reddito dichiarato dal socio rispetto al redditometro, gli stessi giudici hanno sostenuto che il redditometro applicato al socio non va in soccorso della rettifica alla società basata sugli studi di settore, in quanto ciò avrebbe potuto far scaturire solo un accertamento sintetico sulla persona fisica del socio e non sulla società stessa.
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