La Corte di cassazione, con la sentenza n. 44542 del 28 novembre 2008, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore, condannato per aver omesso il versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei propri dipendenti, in quanto non era stato informato preventivamente dell'accertamento della violazione. I giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che la notifica dell'infrazione, dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concesso al datore per provvedere al versamento dovuto, non può essere surrogata dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. Conseguentemente, spiega la Corte, la mancata notifica dell'avviso di accertamento e il mancato decorso del termine escludono la procedibilità dell'azione penale e la possibilità di emettere una pronuncia di condanna. Nel caso di specie, una raccomandata di contestazione era stata inviata all'imprenditore ma la stessa risultava firmata con il cognome di un'altra persona, del tutto sconosciuta all'interessato.
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