L’accertamento mal pianificato impedisce al contribuente di esercitare un proprio diritto

Pubblicato il 26 ottobre 2009

Con l’approssimarsi della fine d'anno, entrano in crisi gli accertamenti fiscali in cui si intenda far rispettare il termine dei 60 giorni concesso ai cittadini per produrre osservazioni sulla verifica ricevuta dalla Guardia di finanza o dal Fisco.

La prassi vuole che il processo verbale di constatazione raccolga, per settore impositivo e per periodo d’imposta, le violazioni contestate dai verificatori già evidenziate quotidianamente nei verbali di verifica. Il Pvc è trasmesso all’ufficio delle Entrate competente per il domicilio fiscale del contribuente e proprio all'ufficio fiscale il contribuente può far pervenire, entro 60 giorni, le sue osservazioni. È, però, evidente che per le verifiche fiscali ancora in corso e relative a periodi d’imposta per i quali scatta la decadenza entro la fine di quest’anno, non sarà possibile per il Fisco rispettare il termine, con la conseguenza che il contribuente interessato non sarà messo nella condizione di esercitare il diritto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 12).

È pur vero che il Fisco può appellarsi alla locuzione “salvo casi di particolare e motivata urgenza”, prevista dalla norma, per cui l’Amministrazione può essere legittimata ad emettere l’atto impositivo senza il rispetto dei 60 giorni.

Il problema, però, sorge quando gli accertamenti concernono il periodo d’imposta di prossima scadenza e vengono avviati nella parte finale dell’anno. In tal caso, non sembra ravvisabile la particolare urgenza richiesta dalla norma, quanto piuttosto una superficiale pianificazione dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, se l’azione di accertamento viene avviata dopo il 1° novembre è palese, fin dall’inizio, che tale attività comporterà la negazione del diritto di produrre memorie nei 60 giorni successivi. Dunque, appare evidente come per un errore ascrivibile esclusivamente al Fisco può essere leso un diritto del contribuente. Diverso è il caso in cui il controllo, benché avviato alla fine dell’anno, riguardi annualità non in “scadenza” e, per ragioni sopravvenute durante la verifica ispettiva, il termine venga esteso al periodo d’imposta di prossima scadenza. L’agenzia delle Entrate, consapevole del fatto che il problema sussiste, è intervenuta esortando gli uffici a pianificare bene l’attività di accertamento, al fine di evitare che sia leso un diritto del contribuente.

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